Semplificazioni e garanzie: il nuovo volto della circolazione dei beni di provenienza donativa

press • successioni e trusts • real estate

11 novembre 2025

Diario DIAC - a cura dei notai Monica De Paoli e Stefania Anzelini

 


 

Il presente contributo è volto all’analisi della riforma riguardante la circolazione dei beni di provenienza donativa contenuta nel D.d.l. Semplificazioni, approvato dal Senato in data 9 ottobre 2025 e ora al vaglio della Camera dei Deputati.

 

Ad oggi, il Codice Civile appresta una particolare tutela sul piano del diritto successorio a determinati soggetti (detti “legittimari”), elencati dall’art. 536 c.c., riservando loro “una quota di eredità o altri diritti” del patrimonio ereditario, la cd. “quota di riserva” o “quota di legittima”.

A tali soggetti, inoltre, l’ordinamento offre diversi strumenti a difesa dei loro diritti di legittima, qualora fossero lesi da disposizioni testamentarie o da donazioni poste in essere dal soggetto della cui successione si tratta, tra i quali rientrano l’azione di riduzione (artt. 554 ss. c.c.) e l’azione di restituzione (artt. 561 ss. c.c.).

La prima è un’azione personale di accertamento costitutivo, in quanto accerta l’esistenza della lesione di legittima e, a tale accertamento, fa seguire automaticamente l’inefficacia e l’inopponibilità delle disposizioni lesive nei confronti del legittimario.

La seconda è un’azione reale, esperibile dal legittimario che abbia vittoriosamente agito in riduzione, sia nei confronti dei beneficiari delle disposizioni lesive, sia nei confronti dei terzi aventi causa, volta ad ottenere materialmente la restituzione dei beni.

In particolare, ai sensi dell’art. 561 c.c., gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario possa averli gravati, salvo che la riduzione sia domandata dopo vent’anni dalla trascrizione della donazione. In tal caso, il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purché la domanda di riduzione sia stata proposta entro dieci anni dall’apertura della successione.

Inoltre, ai sensi dell’art. 563 c.c., se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi vent’anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti la restituzione degli immobili.

 

Criticità della situazione attuale

È chiaro, dunque, quanto tale impianto normativo renda instabile l’acquisto a titolo di donazione e, soprattutto, difficoltoso il successivo trasferimento del bene donato.

L’instabilità dell’acquisto è dovuta al fatto che, salvi gli effetti della trascrizione e del decorso del tempo, il donatario e i suoi aventi causa corrono il rischio che il legittimario leso dalla donazione possa recuperare il bene.

La difficoltà del successivo trasferimento del bene donato è determinata dalla circostanza che la banca, che abbia concesso un mutuo garantito da ipoteca sull’immobile, corre il rischio che il bene venga restituito libero dal gravame.

 

La ratio della riforma e le novità introdotte

In questo sistema si innesta la suddetta riforma, volta – come espressamente indicato nell’art. 44 del Disegno di legge – a “stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici, oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni, ove costituiti in garanzia”.

... continua a leggere

 

scarica PDF >

 

 

 

Iscriviti alla newsletter

Le nostre Tips sono pillole dei casi nati dall’esperienza condivisa con ciascuno di voi