Costituzione da parte delle fabbricerie del Ramo ETS o del Ramo Impresa Sociale

non profit & terzo settore

01 aprile 2026

Le fabbricerie di cui all’articolo 72 della legge n. 222/1985 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici) sono enti costituiti da una massa patrimoniale gestita da un Consiglio di Amministrazione adibiti alla conservazione e manutenzione di edifici di culto cattolico di particolare rilievo.

Il legislatore è intervenuto nel 2022 equiparando le fabbricerie agli enti religiosi civilmente riconosciuti al fine della costituzione del cosiddetto Ramo ETS - Ramo IS.

In forza delle modifiche alle fabbricerie si applicano le norme del Codice del Terzo Settore si limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 (attività di interesse generale) nonché delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6 e le norme del decreto sull’impresa sociale si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 (attività d'impresa di interesse generale), a condizione che adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, recepisca le norme del decreto di riferimento.

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono stati sottoposti alcuni quesiti in merito a:

1. Governance del ramo

Poiché le attività di interesse generale svolte dal ramo, ovvero la manutenzione e il restauro dell’edificio sacro quale bene riconducibile al patrimonio culturale costituirebbero la gran parte delle attività cui sono preposte le fabbricerie, l’organo amministrativo del ramo non potrebbe essere diverso dall’organo di governo della fabbriceria, composto in maggioranza da membri nominati dalla pubblica amministrazione.

Il ramo, tuttavia non versa in una situazione di controllo pubblico poiché

  • da un lato i poteri prefettizi di vigilanza e tutela sulle fabbricerie (articolo 16 della L. n. 848/1929 e articolo 39 del D.P.R. n. 33/1987) non si discostano dai poteri di controllo esercitati dall’autorità governativa sugli enti del libro primo del codice civile dotati di personalità giuridica;

  • dall’altro, il potere prefettizio di nomina della maggioranza dei fabbricieri deve essere esercitato sempre d’intesa con l’Autorità ecclesiastica.

Inoltre, non è necessario che del patrimonio destinato allo svolgimento delle attività del ramo faccia parte il bene oggetto delle attività di interesse generale e cioè l’edificio di culto con le relative pertinenze, aventi valore artistico, cui sono rivolti gli interventi di tutela e valorizzazione.

2. Attività del ramo

Il Ministero ha ribadito che possono rientrare nel ramo gli “interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni” e che sono escluse le attività di ufficiatura e di culto, i cui costi non possono essere considerati oneri deducibili né rispetto ai proventi delle attività di interesse generale né rispetto ai proventi delle attività diverse.

 

La nota n. 4027 12 marzo 2026 è consultabile al seguente link > https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normativa/nota-direttoriale-4027-del-12032026

 

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