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20 Gennaio 2021

Superbonus per Onlus, OdV, APS, Associazioni e Società sportive

L’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto la detraibilità delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi finalizzati all’efficientamento energetico (tra cui l’installazione di impianti fotovoltaici e per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici), e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus).

Il decreto Rilancio stabilisce che il Superbonus si applica anche agli interventi effettuati dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato (OdV), dalle associazioni di promozione sociale (APS) e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Per queste ultime la legge prevede che il Superbonus è limitato ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

L’Amministrazione Finanziaria nell’audizione del 18 novembre 2020 alla Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, ha chiarito che per le ONLUS, le APS e le OdV (comma 9, lett. d-bis, dell’articolo 119), non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle singole unità immobiliari.

Per ONLUS, APS e OdV non operano neanche le limitazioni (circolare n. 24/E del 2020) previste per le persone fisiche, per cui il Superbonus si applica solo agli interventi realizzati sugli immobili “residenziali”, e solo per due unità immobiliari.

Per gli enti non commerciali che non rientrano tra le categorie indicate, non è possibile usufurire del Superbonus. E’ quanto ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta a quesito n. 14/2021.

L’ente ecclesiatico che non è anche ONLUS, ODV o APS può beneficiare del Superbonus solo per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora partecipi alla ripartizione delle spese in qualità di condomino ma non può avvalersi delle maggiori detrazioni previste dall’articolo 119 del decreto Rilancio, relativamente agli immobili posseduti.

 

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