diritto societario
|
22 Gennaio 2023

Strumenti finanziari partecipativi convertendi e sussistenza della riserva a patrimonio netto

Come è noto, in caso di emissione di strumenti finanziari partecipativi convertibili o convertendi in partecipazioni sociali deve anche essere contestualmente deliberato un aumento di capitale a servizio per un ammontare corrispondente alle quote da attribuire per effetto della conversione.

Come specificato dalla massima n. 166 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, tale aumento di capitale non può essere superiore (incluso sovrapprezzo), al debito verso i possessori degli strumenti finanziari, in caso gli stessi debbano essere rimborsati, oppure, in caso di apporto senza obbligo di rimborso, alla riserva appositamente iscritta nel patrimonio netto a fronte dell’emissione degli stessi. 

In quest’ultimo caso, la conversione degli strumenti finanziari deve necessariamente avvenire mediante imputazione a capitale di tale riserva, e ciò significa che può avvenire a condizione che la riserva sia ancora esistente, non essendo stata erosa a seguito di perdite (e in ogni caso prima dell’erosione della riserva legale), oppure, nel caso in cui tale riserva non sia più sussistente a causa delle perdite, vi siano altre riserve disponibili.

Da ciò si può prescindere:

  • – per le spa le cui azioni siano prive di valore nominale (in tal caso, la delibera di emissione delle azioni a servizio della conversione può avvenire senza un corrispondente aumento di capitale, ma con contestuale diminuzione della parità contabile delle azioni, fermo restando l’ammontare del capitale sociale); o 
  • – per le s.r.l. (startup innovative o PMI innovative) i cui statuti prevedano che il capitale sociale sia suddiviso in un numero predeterminato di quote, tutte di uguale misura, senza indicazione del valore nominale (come indicato nella recente massima 205 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano).

Al di fuori di tali casi, l’aspetto relativo alla sussistenza della riserva a patrimonio netto è molto delicato ed è opportuno che sia disciplinato espressamente nei regolamenti degli strumenti.

Sovente, infatti, viene appositamente stabilito che tale riserva non è accorpabile con altre riserve e non può essere utilizzata per la copertura delle eventuali perdite della società, se non dopo che le altre riserve, eccetto la riserva legale, siano state azzerate. 

In molti regolamenti viene, inoltre, messo in chiaro che, qualora, al momento della conversione degli strumenti finanziari partecipativi, l’ammontare della riserva sia inferiore al valore nominale complessivo delle partecipazioni che dovrebbero essere emesse a favore di ciascun titolare, l’ammontare nominale delle partecipazioni derivanti dalla conversione dovrà essere ridotto proporzionalmente, salvo il caso in cui i titolari degli strumenti corrispondano alla società un importo in denaro corrispondente alla differenza rispetto all’importo nominale delle partecipazioni stabilito in base al rapporto di conversione, oppure l’intero importo, qualora la riserva sia stata azzerata.

Salvo che sia diversamente stabilito nello statuto o nel regolamento, i diritti patrimoniali e amministrativi connessi agli strumenti finanziari partecipativi non dovrebbero venire meno per effetto dell’erosione della riserva a patrimonio netto, rimanendo in ogni caso opportuno specificarlo nel regolamento.

 

Seguiteci su LinkedIn