diritto societario
|
19 Giugno 2020

Nuova massima del Consiglio Notarile di Milano: sospensione della riduzione obbligatoria del capitale

La presenza di perdite superiori al terzo del capitale sociale comporta, in genere, l’obbligo di riduzione in due circostanze: qualora entro l’esercizio successivo la perdita non risulti diminuita a meno di un terzo, oppure qualora le perdite, oltre ad essere superiori a un terzo del capitale sociale, siano tali da ridurlo al disotto del minimo legale.

Tuttavia, in ragione dell’emergenza sanitaria, è stata prevista una deroga dal c.d. Decreto Liquidità secondo cui, fino al 31 dicembre 2020, non si applicheranno le disposizioni in materia di riduzione del capitale sociale in presenza di perdite e quelle in materia di scioglimento della società per riduzione o perdite del capitale sociale.

A confermarlo è la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano che, con una recentissima massima, ha chiarito la legittimità degli aumenti di capitale, deliberati dal 9 aprile al 31 dicembre 2020 senza la preventiva riduzione del capitale a copertura delle perdite, anche quando il patrimonio della società risulti inferiore ai due terzi del capitale sociale o inferiore al minimo legale.

Pertanto ciò significa che, in conseguenza della delibera di aumento del capitale, il patrimonio della società non dovrà necessariamente risultare di segno positivo e il capitale sociale post aumento non dovrà in ogni caso essere superiore al minimo legale.

 

Seguiteci su LinkedIn