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15 Aprile 2020

Sospensione dei termini per ottenere i requisiti previsti dalla normativa sulla “prima casa”

L’art. 24 del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. “Decreto Liquidità”) è intervenuto sul tema delle decadenze relative al mancato adempimento, nei termini, di obblighi connessi alle agevolazioni “prima casa”.

Il tema aveva posto non pochi dubbi alla luce dell’incertezza applicativa dell’art. 62 del decreto “Cura Italia”, sulla alla sospensione dei termini per gli adempimenti tributari.

La nuova norma, proprio per impedire la decadenza dal beneficio “prima casa”, viste le restrizioni dovute all’emergenza attualmente in corso, dispone la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento di tali benefici.

Le vicende che possono comportare la decadenza in particolare sono le seguenti:

– il mancato trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l’immobile acquistato, entro 18 mesi dalla data dell’atto;

– il mancato riacquisto entro un anno di altro immobile da adibire a propria abitazione principale a seguito dell’alienazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni fiscali “prima casa” prima del decorso del termine di cinque anni;

– la mancata alienazione della casa preposseduta, entro un anno dall’acquisto della nuova casa agevolata, nei casi previsti da comma 4-bis della Nota II-bis all’art. 1 della tariffa parte prima del T.U.R.

La sospensione opera anche in relazione al termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

La sospensione non opera, invece, per il termine quinquennale di decadenza dall’agevolazione in commento, previsto per il caso di alienazione entro 5 anni dall’acquisto.

Una diversa interpretazione, infatti, risulterebbe in contrasto con la ratio della norma, pregiudicando lo stesso contribuente che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza dall’agevolazione fruita.

I predetti termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.

 

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