diritto societario
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26 Marzo 2020

Società quotate e assemblee completamente a distanza

La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano dà una mano, con la nuova massima 188, a interpretare l’articolo 106 del DL 18/2020 – Decreto Cura Italia, che, in piena emergenza per l’epidemia di COVID-19, ha introdotto alcune deroghe alla disciplina dello svolgimento delle assemblee societarie, per permettere agli organi decisionali di continuare a funzionare a distanza, senza la presenza fisica, nello stesso luogo, del presidente dell’assemblea e del segretario, o il notaio, verbalizzante.

L’articolo 106, commi 4 e 5, del Decreto Cura Italia consente che, anche lo statuto dispone diversamente, le società quotate, quelle ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e quelle con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante si possano svolgere con la sola partecipazione, per conto dei soci, del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF.

Se ci fossero ancora dei dubbi, la massima 188 chiarisce che le società che prevedono, nell’avviso di convocazione, l’intervento in assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi del TUF, possono altresì svolgersi totalmente a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, così come previsto dal comma 2 dell’articolo 106 del Decreto Cura Italia.

Attenzione però – chiarisce la massima 188 – in questo caso possono partecipare all’assemblea in video-audiocollegamento i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, il rappresentante designato, il segretario, o il notaio, e altri soggetti cui sia eventualmente consentita la partecipazione dalla legge, dallo statuto o dal regolamento assembleare, ma non gli azionisti, che devono per forza intervenire tramite il rappresentante designato.

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