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26 Luglio 2019

Società di investimento semplice: nuova finanza in arrivo per le PMI

Per valorizzare le PMI non quotate il Decreto Crescita ha introdotto una nuova struttura societaria denominata “Società di Investimento Semplice” (SIS).

Il decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, meglio conosciuto come “Decreto Crescita”, convertito recentemente con modifiche dalla legge n. 58 del 2019 in vigore dal 30 giugno, introduce misure straordinarie e urgenti per fronteggiare la risoluzione di specifiche situazioni di crisi e, soprattutto, incentivare la crescita economica valorizzando le Piccole e Medie Imprese (PMI) che rappresentano senza dubbio la spina dorsale economica del nostro Paese, a tal punto da indurre il legislatore italiano, sempre con maggiore frequenza, alla decretazione d’urgenza quale strumento di produzione normativa ritenuto ormai prioritario in tema di riforme economiche.

A tal riguardo, infatti, per supportare maggiormente la crescita delle PMI italiane non quotate in mercati regolamentati, garantendo maggiori capitali al di fuori dell’ordinario canale bancario e, quindi, auspicando un generale rilancio degli investimenti privati, il Decreto Crescita introduce all’interno del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza – TUF) una struttura societaria del tutto nuova denominata “Società di Investimento Semplice” (SIS).

Si tratta di un innovativo Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), costituito in forma di Società di Investimento a Capitale Fisso (SICAF) per tale intendendosi quell’Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) chiuso: i) costituito in forma di società per azioni a capitale fisso; ii) con sede legale e direzione generale in Italia; iii) avente come oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi.

In particolare, l’articolo 27, comma 1 del Decreto Crescita, novellando l’articolo 1, comma 1, del TUF, introduce nella nuova lettera i-quater) la definizione di Società di Investimento Semplice (SIS) quale Fondo di Investimento Alternativo (FIA) italiano costituito in forma di SICAF che, al fine di gestire direttamente il patrimonio raccolto tramite l’emissione di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi, deve rispettare le seguenti condizioni:

• la denominazione sociale deve contenere anzitutto l’indicazione di “società di investimento semplice per azioni a capitale fisso”;
• deve avere un patrimonio netto non superiore a 25 milioni di euro;
• in deroga a quanto previsto dall’articolo 35-bis, comma 1, lettera c) del TUF deve disporre di un capitale sociale non inferiore a quello previsto dall’articolo 2327 cod. civ. per le S.p.A., ovvero almeno 50 mila euro;
• deve avere la sede legale e direzione generale in Italia;
• deve adottare uno statuto sociale avente quale oggetto esclusivo l’investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentari che si trovino nella fase di sperimentazione (seed financing), costituzione (start up financing) o avvio dell’attività (early-stage financing);
• non può ricorrere in nessun caso all’uso della leva finanziaria e quindi non deve acquistare o vendere attività finanziarie per un ammontare superiore al capitale posseduto;
• deve stipulare un’assicurazione sulla responsabilità civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall’attività svolta.

La SIS, pertanto, rappresenta un gestore collettivo del risparmio costituito in forma societaria e, in particolare, un OICR di tipo chiuso che assume la forma di una “mini” SICAF autogestita che mira a intensificare l’afflusso di capitali verso le Piccole e Medie Imprese (PMI), intendendosi per quest’ultime quelle società che presentano, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), primo alinea del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea, in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato, almeno due dei seguenti parametri: i) non più di 250 dipendenti; ii) totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro; iii) fatturato annuale non superiore a 50 milioni di euro.

Dalla Relazione illustrativa del Governo si evince come la SIS sia stata appositamente ideata per dotare il settore del venture capital e del private equity di uno strumento di investimento particolarmente attraente e, soprattutto, funzionale alla raccolta delle risorse finanziarie necessarie alle PMI non quotate che si trovino nella fase iniziale della loro attività.

Trattandosi, quindi, di un veicolo di investimento particolarmente snello e dotato di minore complessità operativa, per via anche degli investimenti limitati a 25 milioni del patrimonio, le SIS formano oggetto di un regime semplificato consistente nell’attenuazione di alcuni poteri regolamentari e requisiti meno stringenti per i titolari di partecipazioni al loro capitale. La SIS, infatti, appartiene alla categoria dei Gestori di Fondi di Investimento Alternativi (GEFIA), disciplinati dalla direttiva 2011/61/UE, anche nota come “direttiva AIFM” , la quale prevede già un regime agevolato per i gestori di OICR alternativi (GEFIA) qualora i FIA cumulativi gestiti non superino la soglia di 100 milioni di euro o di 500 milioni di euro per i GEFIA che gestiscono solo fondi che non ricorrono alla leva finanziaria e non concedono agli investitori diritti di rimborso per un periodo di cinque anni (cd. gestori “sotto-soglia”).

In quanto gestore “sotto-soglia”, la SIS godrà di un regime agevolato rispetto alle altre forme di investimento collettivo disciplinate dal TUF.

In particolare, in una generale ottica di semplificazione, il novellato articolo 35-undecies del TUF prevede che non si applicano alle SIS le disposizioni dell’articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis TUF e, quindi, ciò significa che non troverà applicazione buona parte delle disposizioni di rango secondario emanate dalla Banca d’Italia e dalla Consob in materia di gestione collettiva.

Inoltre si prevede che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia, i partecipanti al capitale della SIS che dispongono del controllo o che possono esercitare un’influenza notevole sul governo della società oppure che posseggono una partecipazione qualificata almeno pari al 10% del capitale sociale, dovranno soddisfare esclusivamente il requisito di onorabilità di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a) del TUF e non anche quello di competenza e correttezza richiesti, invece, ai titolari di partecipazioni nelle SICAF.

Tuttavia, a parziale correzione di ciò, viene comunque previsto che la SIS si doti di un sistema di governo e controllo adeguato, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, requisito questo che, al pari di quello di onorabilità per i titolari delle partecipazioni, verrà verificato dalla Banca d’Italia non solo nel momento del rilascio dell’autorizzazione ma anche nel prosieguo dell’attività.

In quanto riconducibili alla forma delle SICAF, restano comunque applicabili alle SIS le norme di rango primario contenute all’interno del TUF, quali:

• le disposizioni generali emi poteri di vigilanza ulteriori rispetto a quelli di cui all’articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis;
• la riserva di attività a specifici soggetti, tra cui le SICAF, autorizzati alla gestione collettiva del risparmio (articolo 32-quater TUF);
• l’elencazione tassativa delle attività esercitabili: la gestione del patrimonio raccolto con l’offerta delle proprie azioni e dei relativi rischi, l’amministrazione e commercializzazione degli OICR gestiti (articolo 33 TUF), nonché le attività connesse e strumentali alle precedenti;
• le regole di comportamento: diligenza, correttezza e trasparenza nel migliore interesse degli OICR gestiti, dei relativi partecipanti e dell’integrità del mercato; riduzione al minimo del rischio di conflitto di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, equo trattamento degli OICR gestiti; esercizio dei diritti di voto per gli strumenti finanziari detenuti nell’interesse dei partecipanti (articolo 32-decies TUF);
• il divieto di emissione delle obbligazioni, in quanto il patrimonio dovrà essere raccolto esclusivamente mediante l’emissione di azioni o strumenti finanziari partecipativi;
• le regole in materia di commercializzazione di FIA riservati, che prevedono la notifica alla Consob dell’intenzione di avviare l’’offerta, alla quale la stessa Autorità dà riscontro entro il termine di 20 giorni, d’intesa con la Banca d’Italia (articolo 43 TUF).

Ancora, per evitare il rischio di abuso nell’utilizzo di tale strumento, si prevede che i soggetti che controllino una SIS, direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate o controllanti, ovvero sottoposti a comune controllo anche in virtù di patti parasociali o vincoli contrattuali ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ., nonché i soggetti che svolgano funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una o più SIS possano certamente procedere alla costituzione di più SIS, ma pur sempre nel rispetto del limite complessivo di 25 milioni di euro.

Infine, con la legge di conversione del Decreto Crescita, la scelta del legislatore è stata quella di non riservare la sottoscrizione del capitale sociale ai soli “investitori professionali”, vale a dire coloro che possiedono la competenza, l’esperienza e le conoscenze necessarie per assumere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che andranno ad assumere, ma di ampliare la platea dei potenziali sottoscrittori anche alla clientela retail così da attrarre quante più risorse finanziarie possibili tali da far ripartire gli investimenti privati a favore delle PMI, cuore pulsante del sistema produttivo italiano.

L’attenzione sempre maggiore della moderna policy legislativa verso le PMI testimonia, allora, la loro idoneità ad affrontare le future sfide dell’economia per capacità di adattamento e dinamismo.

La Società di Investimento Semplice, dunque, così come delineata dal Decreto Crescita, assumendo i caratteri di una nuova e attraente opportunità di investimento, rappresenta un importante tentativo per permettere alle PMI italiane di conformarsi sempre più agli standard di crescita del mercato globale.

 

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