Silenzio-assenso per l’iscrizione al RUNTS ed enti riconosciuti

non profit

19 dicembre 2022

[vc_row][vc_column][vc_column_text]La Nota del Ministero del Lavoro n. 18655/2022 ha chiarito che anche le APS ed ODV, soggette alla trasmigrazione automatica, provviste della personalità giuridica sono state iscritte al RUNTS per effetto del silenzio assenso, cioè per decorso dei termini procedimentali di cui all’art. 54 del Codice del Terzo Settore senza l’emissione di un provvedimento espresso degli uffici competenti.

L’istituto del cosiddetto silenzio assenso, infatti, in applicazione del combinato disposto dell’articolo 20 della legge n. 241/1990 e dell’articolo 31, comma 10, del D.M. n. 106/2020, ha posto in capo agli uffici del RUNTS l’obbligo di provvedere senza ritardi all’iscrizione “senza provvedimento”, che a questo punto, secondo il Ministero, avrebbe un mero valore ricognitivo, non essendosi proceduto ad istruttoria e, in alcuni casi, nemmeno alla presa in carico della pratica.

Questo non esonera però gli enti coinvolti dall’obbligo dell’integrazione documentale, consistente nella necessità di aggiornare le informazioni e depositare i documenti necessari ai fini del mantenimento della personalità giuridica acquisita precedentemente tramite l’iscrizione nei registri delle Regioni e delle Prefetture.

Il riferimento è, in particolare, al deposito dei bilanci degli ultimi due esercizi e dell’attestazione notarile della sussistenza del patrimonio minimo di cui all’articolo 22 del Codice del Terzo Settore.

Altro aspetto trattato dalla nota ministeriale è quello della interlocuzione tra Prefetture e Regioni da una parte e uffici del Registro dall’altra.

Poiché, infatti, con l’iscrizione al RUNTS delle persone giuridiche si verifica la sospensione dell’iscrizione nei registri regionali e prefettizi, gli uffici del Registro dovranno fornire a Regioni e Prefettura l’elenco degli enti riconosciuti che hanno “beneficiato” del silenzio assenso.

In mancanza del deposito dei documenti sopra citati, gli enti saranno cancellati dal RUNTS e di tale cancellazione dovrà essere tempestivamente informato il competente ufficio gestore del registro delle persone giuridiche, considerato che effetto della cancellazione sarà la riattivazione a pieno titolo della posizione precedentemente sospesa. Se però si tratta di associazioni, queste possono decidere di mantenere qualifica di ETS proseguendo l’attività in forma di associazione non riconosciuta, come previsto dall’art. 22, comma 5 del CTS, depositando copia del relativo verbale nel RUNTS.

 

 

Seguiteci su LinkedIn

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Iscriviti alla newsletter

Le nostre Tips sono pillole dei casi nati dall’esperienza condivisa con ciascuno di voi