Cambio di rotta delle Sezioni Unite sulla natura giuridica della divisione: va trattata come una vendita
La recentissima sentenza della Cassazione effettua un vero e proprio retro front rispetto ai suoi precedenti, affermando la natura costitutivo-traslativa della divisione.
I risvolti pratici di tale orientamento si riflettono su vari fronti:
– due diligence notarile: la divisione costituisce provenienza;
– plusvalenza: il valore del bene ricevuto per divisione è la base per calcolare un’eventuale plusva-lenza in caso di rivendita;
– menzioni urbanistiche obbligatorie: si applica anche alla divisione ereditaria (considerata da alcuni atto mortis causa) la comminatoria di nullità di cui all’art. 46 comma 1 DPR 380/2001, norma che fa espresso riferimento agli atti tra vivi traslativi;
– rapporti tra i coniugi: cade in comunione legale il bene personale oggetto di divisione;
– dies a quo ai fini dell’usucapione: il termine decorre dalla divisione e non dalla nascita della co-munione;
Il nuovo orientamento sulla natura giuridica della divisione non intacca per ora il regime fiscale dell’istituto: la divisione continua a scontare l’imposta di registro dell’1%. Solo per i conguagli supe-riori al 5% si applica l’imposta prevista per i trasferimenti.