diritto societario
|
03 Aprile 2019

Sequestro o pignoramento di quote senza nomina del custode, vota il socio debitore

Il notariato, in un quesito recentemente pubblicato, è tornato a pronunciarsi in materia di diritto di voto nel caso di sequestro o pignoramento della partecipazione sociale in una s.r.l.

In particolare, la disciplina dettata per le s.r.l. rimanda espressamente alla disciplina prevista in materia di s.p.a. secondo cui in caso di sequestro e pignoramento delle azioni l’esercizio del diritto di voto spetterà al custode, la cui nomina però non sembrerebbe essere obbligatoria.

Ci si chiede allora, nel caso in cui il provvedimento giudiziale recante il sequestro o il pignoramento non includa anche la nomina del custode, chi debba esercitare il diritto di voto e, quindi, se debba essere esercitato dal socio debitore oppure, a seguito di un’integrazione del provvedimento giudiziale, dal custode nominato.

In mancanza di nomina del custode l’esercizio del diritto di voto spetta al socio debitore, il quale è come se fosse tacitamente investito del ruolo di custode, potendo così esercitare tutti i diritti ad esso spettanti, primo tra tutti il diritto di voto.

Questa interpretazione è utile a evitare quella situazione in cui la quota sequestrata o pignorata risulti priva di amministrazione, provocando in tal modo una paralisi dell’organo assembleare.

Certo è che, al fine di evitare strategie fraudolente da parte del debitore, l’esercizio del diritto di voto debba comunque essere finalizzato esclusivamente alla conservazione del valore della partecipazione sociale, così da evitare la sottrazione del bene alla garanzia generale del credito.