fiscalità
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03 Settembre 2021

La rilevanza fiscale della collazione nella divisione ereditaria: una nuova interpretazione da parte della Cassazione

In una successione con due eredi nella quale la massa ereditaria è 100 e vi sono state donazioni in vita per 100 a favore di un solo erede, la divisione, secondo l’interpretazione costante, determina un conguaglio a favore del coerede donatario e viene tassata come vendita per la metà del valore della massa ereditaria e cioè, nel nostro caso, per 50.

Tale interpretazione deriva dalla lettura dell’art. 34 Tur (Testo Unico Imposta di Registro, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), che considera vendita l’eventuale eccedenza che la porzione assegnata risulti avere rispetto alla quota spettante all’assegnatario sulla “massa comune” e individua la massa comune nel “valore alla data della divisione dell’asse ereditario netto”.

Ciò rischia di creare disparità di trattamento tra le situazioni dei condividenti tenuti a collazione che hanno beneficiato in vita di “anticipazioni sulla successione” e quelle dei condividenti che non hanno ricevuto donazioni dirette o indirette. Un risultato che può essere evitato attribuendo la corretta rilevanza all’istituto della collazione.

Secondo il nuovo orientamento della Corte, che si è espressa con Ordinanza lo scorso 3 agosto, se il donatario imputa alla sua porzione quanto ricevuto in vita (senza espressa dispensa da collazione), la massa da dividere spetterebbe interamente all’altro coerede.

Fermo restando che l’imposta di registro da corrispondere in sede di divisione troverà applicazione sulla parte effettivamente caduta in successione, e ciò per evitare un’ingiustificata duplicazione dell’imposta.

 

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