diritto societario
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10 Agosto 2022

Riduzione del capitale sociale per perdite inferiori ad un terzo: non si applicano le norme sulla riduzione obbligatoria

Con la massima n. 203, il Consiglio Notarile di Milano ha stabilito che alla riduzione del capitale sociale per perdite inferiori ad un terzo non sono applicabili gli articoli 2445 e 2482 c.c., mentre sono applicabili le disposizioni in tema di riduzione obbligatoria necessarie al fine di rilevare l’entità delle perdite.

La riduzione del capitale facoltativa, infatti, non comporta una vera e propria diminuzione del vincolo di indistribuibilità nel capitale sociale, posto che il patrimonio netto è già sceso al di sotto del capitale sociale e pertanto la deliberazione si limita a prendere atto di una diminuzione patrimoniale già intervenuta.

Ai creditori sociali, dunque, non spetta alcun diritto di opposizione, potendo quindi la deliberazione essere immediatamente eseguita, non sussiste inoltre alcun obbligo per gli amministratori di convocare immediatamente l’assemblea per l’adozione degli opportuni provvedimenti e neanche quello di depositare la situazione patrimoniale aggiornata negli otto giorni precedenti l’adunanza.

Il Consiglio ha infine chiarito che la natura facoltativa della riduzione per perdite inferiori ad un terzo consente che questa venga deliberata per un ammontare inferiore alle perdite.

 

 

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