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26 Febbraio 2021

Una marcia in più per tutte le S.r.l. PMI

Articolo per Norme e Tributi+ di Giovannella Condò e Giuliana Tonini

In breve
Categorie di quote, equity crowdfunding e operazioni sulle proprie partecipazioni: strumenti accessibili a tutte le S.r.l. PMI, anche se non innovative.

 

Le S.r.l. qualificabili come PMI possono oggi usufruire di una serie di strumenti prima d’ora accessibili solo alle S.p.A. e, fino a poco fa, alle S.r.l. innovative.
Grazie ad interventi normativi di pochi anni fa (legge di bilancio 2017 e manovra correttiva 2017), tutte le S.r.l. PMI, indipendentemente dal loro carattere innovativo, possono:

(i) creare categorie di quote fornite di diritti diversi, anche con riferimento all’esclusione, o alla modulazione, del diritto di voto;

(ii) attrarre investimenti tramite l’offerta al pubblico di quote, mediante portali online (il c.d. equity crowdfunding);

(iii) compiere operazioni sulle proprie quote, a condizione che siano poste in essere a servizio di iniziative di work for equity.

Rimane prerogativa delle S.p.A., anche se non innovative, e delle S.r.l. innovative la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi.

Così come resta prerogativa delle sole società innovative la possibilità di usufruire dell’anno ‘di grazia’ in più per ridurre le perdite al di sotto di un terzo del capitale, considerando quest’ultimo aspetto a livello di sistema e senza dunque tenere conto degli interventi legislativi di carattere transitorio dovuti all’emergenza sanitaria da Covid-19.

 

Le (quasi) illimitate potenzialità delle categorie di quote

La possibilità di disciplinare diritti diversi per alcuni soci non è una novità per le S.r.l. Sino dalla riforma del diritto societario del 2003, l’articolo 2468, comma 3, c.c. prevede che gli statuti delle S.r.l. possono attribuire a singoli soci particolari diritti. Ma la differenza rispetto alla previsione di categorie di quote consiste nel fatto che i diritti particolari sono pensati per essere riferiti a determinati soci, o gruppi di soci, individuati espressamente nello statuto. La creazione di categorie quote, invece, è fondata sul presupposto della depersonalizzazione della partecipazione, così come depersonalizzate, e standardizzate, sono sempre state le azioni di S.p.A.

 

S.r.l. non innovative alla conquista dei portali di equity crowdfunding

E quale maggiore livello di standardizzazione si può immaginare rispetto a quello alla base delle campagne di equity crowdfunding? La possibilità di creare categorie di quote e di poterle collocare presso il pubblico ha spalancato alle S.r.l. PMI non innovative le porte delle campagne online, in cui livelli diversi di investimento corrispondono a diritti sociali diversi.

 

Quote proprie per remunerare il lavoro di chi aiuta l’impresa a crescere

Anche la possibilità di acquistare quote proprie è un utile strumento. Pur senza beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per i piani di incentivazione predisposti da imprese innovative, anche le S.r.l. PMI possono acquistare quote proprie da mettere a servizio di progetti di work for equity. La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano ha aiutato a fugare molti dubbi soffermandosi, con la massima n. 179, su aspetti, anche di carattere pratico, connessi all’acquisto e alla disposizione di proprie quote e all’estensibilità del disposto di cui all’articolo 2357, comma 2, c.c., in tema di acquisto di azioni proprie. Viene, ad esempio, considerato inapplicabile il limite di durata di diciotto mesi previsto dall’articolo 2357, comma 2, c.c. per l’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie. Ma è altresì ribadita la necessità che l’acquisto avvenga nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato e che l’operazione sia rilevata contabilmente mediante l’iscrizione a bilancio di una riserva negativa.

Con un’altra massima, la n. 178, il Consiglio Notarile di Milano ha sdoganato anche la legittimità, per una S.r.l. PMI, di sottoscrivere quote proprie in sede di aumento di capitale.

Conclusione da non considerarsi scontata visto che, sin dai tempi in cui la facoltà di eseguire operazioni sulle proprie partecipazioni era riservata alle sole S.r.l. start up innovative, ci si interrogava sull’applicabilità o meno del divieto di sottoscrizione delle proprie azioni sancito per le S.p.A. dall’articolo 2357-quater, c.c.

 

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