non profit
|
10 Ottobre 2021

Linee guida per l’individuazione delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati alle attività dell’impresa sociale

Il 4 ottobre 2021è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali recante l’adozione delle “linee guida per l’individuazione delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti direttamente interessati alle attività dell’impresa sociale.”

La normativa di riferimento pone a carico delle imprese sociali l’obbligo di favorire il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività, attraverso un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale detti soggetti siano posti in grado di esercitare un’influenza sulle decisioni dell’impresa, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Secondo le nuove linee guida le imprese sociali sono tenute a prevedere forme di coinvolgimento che si esplicitino nella messa a disposizione, con cadenza almeno annuale, ovvero ogni qualvolta si verifichino eventi tali da determinare variazioni qualitative e/o quantitative rilevanti, di informazioni sull’andamento effettivo e prevedibile dell’attività dell’impresa, sulla natura e qualità dei beni o servizi erogati, sulla situazione economica ed occupazionale dell’impresa, sulle eventuali criticità segnalate dall’organo di controllo interno, su ogni altra decisione aziendale suscettibile di comportare rilevanti cambiamenti in relazione all’organizzazione del lavoro, alle condizioni di lavoro, ai contratti di lavoro e ai profili relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonchè su decisioni destinate a comportare rilevanti cambiamenti per gli utenti e gli altri soggetti interessati.

Nello specifico, le linee guida precisano che l’informazione deve avvenire in modo da permettere ai lavoratori, alle rappresentanze sindacali e eventualmente alle rappresentanze degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività di procedere ad un esame adeguato delle informazioni fornite e formulare, sempre con modalità individuate dai regolamenti o statuti sociali, eventuali pareri non vincolanti da fornire all’organo amministrativo.

Le informazioni devono essere rese disponibili oltre che presso la sede legale dell’impresa, anche attraverso strumenti telematici e informatici idonei ad assicurare un accesso facile ed incondizionato, come ad esempio il sito internet dell’impresa o una newsletter informativa periodica rivolta agli appartenenti alle varie categorie o ai loro rappresentanti.

La consultazione avviene secondo modalità che, per tempistica e contenuto, nonché’ nel rispetto del criterio di proporzionalità, siano appropriate allo scopo. La consultazione, pertanto, potrà trovare negli statuti o nei regolamenti diverse declinazioni, quali la costituzione di comitati, ovvero la costituzione di assemblee speciali rappresentative dei lavoratori o degli utenti, oppure l’adozione di ulteriori procedure che, garantiscono il coinvolgimento attivo dei lavoratori e degli utenti.

Nei casi in cui si verifichino circostanze eccezionali che incidano in maniera significativa sugli interessi dei lavoratori, degli utenti e degli altri portatori di interessi, l’organo di amministrazione, indipendentemente dalla periodicità ordinaria, sarà tenuto a richiedere il parere obbligatorio, ma non vincolante dei rappresentanti dei lavoratori e degli utenti e qualora voglia discostarsi da detto parere dovrà darne adeguata motivazione, per iscritto.

Gli statuti o i regolamenti dovranno prevedere, inoltre, la possibilità per i rappresentanti dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati, in misura di almeno uno per ciascuna categoria, di prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci o degli associati dell’impresa, senza diritto di voto.

 

Seguiteci su LinkedIn