diritto societario
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13 Gennaio 2021

Interventi a copertura delle perdite: c’è tempo fino al 2025

Gli obblighi di copertura delle perdite emerse alla data del 31 dicembre 2020 possono essere rimandati all’approvazione del bilancio 2025.
A stabilirlo è l’ultima legge di Bilancio che individua chiaramente il periodo di riferimento delle perdite, determina il termine entro il quale le stesse devono essere coperte e introduce specifici obblighi informativi.
In particolare, viene previsto che le società operino come segue:

– nel caso in cui le perdite siano superiori a un terzo del capitale, gli amministratori devono senza indugio, quindi senza attendere l’approvazione del bilancio, convocare l’assemblea alla quale sottoporre una relazione sulla situazione patrimoniale, con osservazioni del collegio sindacale, ove presente. Le perdite, dunque, devono essere diminuite a meno di un terzo non più entro l’esercizio immediatamente successivo ma, ecco qui la novità, entro il quinto esercizio successivo, ossia entro il 31 dicembre 2025. In mancanza, l’assemblea che approva il bilancio di quest’ultimo esercizio deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate. Pertanto, le società potranno continuare a operare fino al 31 dicembre 2025, salvo che nel predetto lasso di tempo si verifichino ulteriori perdite superiori a un terzo del capitale, alle quali non si applicherà nessun differimento degli obblighi di copertura;

– nel caso in cui, invece, le perdite siano superiori a un terzo del capitale e lo riducano al di sotto del minimo o addirittura lo azzerino, gli amministratori devono procedere alla convocazione dell’assemblea la quale, anche in questa fattispecie, può deliberare di rinviare alla chiusura del quinto esercizio successivo la decisione di ridurre il capitale e suo contemporaneo aumento a una cifra non inferiore al minimo legale. In questo caso, solo l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio dovrà deliberare la riduzione e il contemporaneo aumento del capitale o la trasformazione o la messa in liquidazione.

Resto fermo l’obbligo degli amministratori di indicare distintamente nella Nota integrativa le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute.

 

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