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17 Settembre 2019

Imposte in misura fissa nella fusione tra enti non commerciali appartenenti alla medesima struttura organizzativa

L’Amministrazione Finanziaria – nella risoluzione n. 2/E – di inizio 2019, riferita al trattamento fiscale riservato al trasferimento di proprietà di un immobile nell’ambito di un’operazione di fusione per incorporazione di due fondazioni bancarie, ha ritenuto l’atto assoggettabile all’imposta di registro nella misura proporzionale del 3% e all’imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

Nelle more dell’istituzione del Registro Unico degli Enti di Terzo settore, che consentirà di applicare l’imposta di registro in misura fissa alle operazioni straordinarie degli enti non commerciali che vi risultino iscritti (art. 82, comma 3, del Codice del Terzo settore: alle operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da Enti del Terzo settore si applicano in misura fissa, le imposte di registro, ipotecaria e catastale), questa possibilità resta riservata solo alle Onlus, alle Organizzazioni di volontariato o alle Associazioni di promozione sociale, alle Cooperative sociali e alle Imprese sociali costitute in forma non societaria, mentre gli altri enti sono soggetti all’imposta proporzionale, con evidente aggravio di costi che in alcuni casi potrebbe scoraggiare l’operazione di riassetto.

Una nota Fondazione, operante nell’ambito della ricerca scientifica in ambito oncologico, non iscritta agli Albi sopra elencati, all’uscita della Risoluzione, dovendo procedere alla fusione per incorporazione con altra fondazione, ha presentato un interpello invocando l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa sulla base del disposto dell’art. 1, comma 737, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (c.d. “Legge di Stabilità 2014”), in quanto legata alla Fondazione incorporante da un modello organizzativo che collega i rispettivi organi di amministrazione e di controllo.

La norma richiamata prevede che “agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell’ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna”.

L’amministrazione Finanziaria con la risposta n. 342 del 23 agosto 2019 ha confermato l’interpretazione della Fondazione istante ammettendo l’applicazione del comma 737 alle operazioni di fusione tra enti non commerciali, ritenendo sussistere nel caso di specie la riconducibilità alla medesima struttura organizzativa di tipo culturale nonché un forte legame istituzionale e operativo, che si manifesta attraverso l’adozione di un modello organizzativo che collega, anche con le clausole contenute negli statuti, i rispettivi organi deliberatori, di governo, di gestione e di controllo. Inoltre, per quanto riguarda l’attività concretamente svolta, i due enti perseguono scopi statutari analoghi e connessi tra loro: per questo alla fusione si possono applicare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

 

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