fiscalità
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11 Ottobre 2019

Imposta sostitutiva e atti di garanzia: non serve la registrazione del finanziamento

Agli atti di garanzia si applica l’imposta sostitutiva anche in assenza di registrazione del contratto di finanziamento principale, nel quale è contenuta l’opzione per l’applicazione del regime di favore.

A chiarirlo è stata una recente consulenza giuridica dell’Agenzia delle Entrate in risposta all’istanza dell’ABI sull’operato di alcuni uffici che hanno negato l’applicazione dell’imposta sostitutiva ad atti di garanzia nei quali non vi erano indicati gli estremi di registrazione del finanziamento.

I contratti di finanziamento devono rivestire la forma scritta a pena di nullità, non devono essere stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata e sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso.

Gli uffici dovranno verificare l’inerenza delle garanzie al finanziamento e che sussistano i requisiti per l’applicabilità dell’imposta sostitutiva all’operazione, tra cui l’esercizio dell’opzione per iscritto contenuta nel contratto di finanziamento.

 

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