diritto societario
|
26 Aprile 2022

Istituzione e cancellazione telematica di sedi secondarie in Italia da parte di società UE: il nuovo articolo 2508 bis del codice civile

Il d.lgs. 183 del 8 novembre 2021, nel recepire la direttiva europea 1151 del.2019, ha introdotto nel codice civile italiano il nuovo articolo 2508 bis.

Tale norma prevede la possibilità di depositare presso un notaio avente sede in Italia, ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese, gli atti istitutivi di sedi secondarie ubicate in Italia da parte di società di capitali soggette alla legge di uno Stato membro dell’Unione Europea. Il deposito è inoltre consentito per gli atti di nomina dei soggetti che rappresentano stabilmente la società per le attività della sede secondaria, con l’indicazione dei relativi poteri.

Il deposito può avvenire ricorrendo alla videoconferenza prevista dall’articolo 2 dello stesso d.lgs. 183/2021, secondo le norme di cui agli articoli 47-bis, 47 ter e 52 bis della legge notarile che disciplinano l’atto pubblico informatico.

Un’altra importante novità contenuta nell’art. 2508 bis c.c. riguarda la verifica della capacità di agire dei richiedenti e del loro potere di rappresentare la società, da attuarsi mediante il BRIS (Business Registers Interconnection Systems), il progetto di interconnessione dei registri delle imprese europei.

La procedura di deposito di cui all’art. 2508 bis c.c., unitamente alla possibilità di costituzione delle s.r.l. online, segna un punto di svolta nel processo di digitalizzazione del diritto societario italiano, consentendo il ricorso a modalità telematiche e digitali per alcune fasi fondamentali della vita delle società di capitali.

 

Seguiteci su LinkedIn