fiscalità
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13 Febbraio 2023

I finanziamenti soci citati in assemblea scontano l’imposta di registro al 3%

È argomento di imperituro interesse la possibilità di citare in un verbale di assemblea, con il quale viene aumentato il capitale sociale di una società, il finanziamento soci utilizzato per liberarlo.

Tuttavia è principio consolidato, come ribadito dalla più recente giurisprudenza, che la somma a credito del socio finanziatore, se citata, è soggetta a imposta di registro con un’aliquota del 3%.

Secondo la giurisprudenza (ormai a partire dal 2010), rientra, infatti, nella fattispecie di enunciazione tassabile, il caso in cui il contratto di finanziamento tra il socio e la società viene enunciato nel corso di un’assemblea dei soci.

Così statuendo, la giurisprudenza non hai mai preso in considerazione gli orientamenti secondo i quali tali finanziamenti non sarebbero soggetti ad enunciazione per mancanza del presupposto “dell’identità delle parti contraenti” o del principio secondo cui “i contratti verbali i cui effetti sono già cessati o cessano in virtù dell’enunciazione non sarebbero soggetti ad enunciazione/tassazione” (casualità che si verificherebbe laddove il contratto di finanziamento soci fosse stato concluso oralmente, estinguendosi lo stesso in virtù della compensazione operata in assemblea).

 


 

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