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20 Gennaio 2021

Gli ETS e l’obbligo di pubblicazione dei compensi di amministratori, sindaci, dirigenti e associati

Il Comitato Nazionale della Croce Rossa Italiana, con nota del 10 giugno 2020, ha richiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali chiarimenti in merito all’obbligo di pubblicazione dei dati riguardanti “emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati” che il Codice del Terzo settore pone a carico degli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui.

In particolare la Croce Rossa chiede se gli emolumenti e i compensi debbano essere pubblicati individualmente e/o nominalmente per ciascuno dei soggetti richiamati dalla norma o in alternativa, come dato aggregato, distinto per categoria soggettiva (organi di amministrazione e controllo, se percepiscano compenso; dirigenti; associati).

Con la nota n. 293 del 12 gennaio 2021 la Direzione Generale del Terzo settore e della Responsabilità sociale delle Imprese – dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento – evidenzia che nella norma il Legislatore ha voluto operare un bilanciamento di diversi valori di rango costituzionale: da un lato l’interesse del singolo alla riservatezza e dall’altro quello del pubblico a conoscere elementi informativi rilevanti, quali l’impiego da parte dell’ETS delle risorse che gli pervengono.

Il contemperamento di questi due diritti deve avvenire nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e pertinenza che non consentono di rendere noti elementi informativi non necessari ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla norma, come pure elementi che possano anche indirettamente rendere conoscibili situazioni particolari del singolo o informazioni di natura patrimoniale riconducibili alla situazione dell’individuo ma non collegate alle attività svolte, agli incarichi ricoperti o più in generale all’appartenenza all’ente del Terzo.

Il Ministero – dopo aver richiamato anche le “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore” nelle quali si precisa che le informazioni sui compensi costituiscono oggetto di pubblicazione, anche in forma anonima, sul sito internet dell’ente o della rete associativa cui l’ente aderisce – conclude ritenendo che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di trasparenza, non sarà necessaria una pubblicazione nominativa ogniqualvolta sarà possibile pubblicare un’informazione valida per tutti i soggetti appartenenti ad una determinata categoria.

A titolo esemplificativo sarà sufficiente specificare il trattamento previsto per i componenti dell’organo di controllo, precisando la maggiorazione spettante al presidente; oppure individuando tra i dirigenti una o più categorie retributive e specificando il trattamento lordo associato a ciascuna di esse.

Sarà invece del tutto insufficiente secondo il Ministero – in quanto non caratterizzata da livelli di trasparenza in linea con le previsioni di legge – la pubblicazione di un dato aggregato, in quanto all’interno di esso potrebbero rinvenirsi posizioni differenziate che non verrebbero messe a fuoco da quanti fossero interessati all’informazione.

Da ultimo – conclude il Ministero – dovranno essere tenuti distinti gli importi dovuti a titolo di “retribuzione” da quelli corrisposti a titolo di “indennità particolare” (ad esempio parametrata ai giorni in cui un determinato organo si riunisce) o di “rimborso spese”. In quest’ultimo caso, trattandosi di somme attribuite a fronte di spese documentate potrà essere sufficiente individuare il numero di beneficiari, l’importo medio, l’importo massimo e quello minimo riconosciuti.

 

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