
Startup e crisi di impresa
La crisi di impresa non spaventa le startup innovative. Anche in tale ambito il legislatore riserva loro infatti un trattamento di favore.
Tale tipo sociale non è assoggettato ad alcuna procedura concorsuale, ad eccezione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, previsti dalla legge n. 3 del 2012, in forza del richiamo ex art. 31 del D. Lgs. 179/2012.
Le startup innovative non possono dunque essere assoggettate al fallimento, né all’accordo di ristrutturazione del debito o al concordato fallimentare o preventivo.
Il motivo? Consentire l’uscita dalla crisi di impresa nel modo più rapido e indolore possibile.
L’applicazione della disciplina di favore termina dopo il decorso di quattro anni (o anche prima di tale termine qualora la società perda i requisiti per essere una startup innovativa). La società torna così ad essere soggetta alle altre procedure concorsuali.
Con una particolarità: dopo dodici mesi dall’iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura della procedura di liquidazione, l’accesso ai dati relativi ai soci, iscritti nel registro delle imprese, è consentito solo all’autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza. A tutela del buon nome degli investitori coinvolti, affinché la crisi di una società non sia disincentivo per nuovi investimenti in altre startup innovative.