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22 October 2015

S.r.l. sotto i 10.000 euro e aucap in natura

Capitale minimo delle s.r.l. pari a 10.000 euro? A dispetto del codice civile, un tale assunto risulta forse anacronistico.
Il punto di partenza di tale constatazione è che la s.r.l. semplificata e, in genere, la s.r.l. con capitale inferiore alla fatidica somma dei 10.000 euro, non costituiscano un diverso tipo societario, ma presentino solo doverosi correttivi di disciplina. Due su tutti: l’obbligo di versare i conferimenti per intero e solo in denaro, in fase di costituzione, e l’applicazione di un regime di riservizzazione più rigoroso.
E’ ragionevole chiedersi, dunque, se l’obbligo di liberare i conferimenti integralmente ed esclusivamente in denaro sia cogente anche in sede di aumento di capitale; oppure se, viceversa, sia possibile effettuare un conferimento anche in natura.
Secondo il Consiglio Notarile di Milano, il divieto di conferimenti diversi dal denaro non sarebbe applicabile in sede di aumento di capitale. Vi sarebbe pertanto massima libertà di conferire un bene in natura (sul presupposto che una norma di statuto lo consenta). E ciò anche quando il capitale post aumento resti al di sotto dei 10.000 euro.
Di recente il Consiglio Nazionale del Notariato sembra suggerire, d’altra parte, una lettura più prudente: l’obbligo di liberare il conferimento per intero ed esclusivamente in denaro dovrebbe essere rispettato anche in sede di aumento di capitale. A meno che la delibera di aumento porti il capitale al di sopra di 10.000 euro e purchè venga introdotta una clausola ad hoc che consenta i conferimenti in natura. Il che comporta, nelle s.r.l. semplificate, il superamento del rigido schema inderogabile ex art. 2463-bis c.c., la perdita di tale qualifica e, naturalmente, l’eliminazione del termine “semplificata” dalla denominazione.