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17 June 2016

Riduzione per perdite e utili di periodo

Gli utili di periodo sono utilizzabili per la copertura delle perdite, in caso di riduzione nominale del capitale. E’ quanto confermato di recente dal Tribunale di Milano, con ordinanza in data 5 aprile 2016.
La pronuncia torna sulla questione dell’utilizzabilità, nell’abbattimento delle perdite, dei risultati positivi di gestione che si siano manifestati dopo l’approvazione del bilancio. In passato le risposte erano di segno opposto.
Secondo una prima interpretazione, i c.d. utili di periodo, risultanti da una situazione patrimoniale aggiornata, non sarebbero utilizzabili nel conteggio delle perdite: non si tratta, infatti, di un risultato definitivo e consolidato.
L’opposto orientamento, divenuto prevalente in dottrina e nella giurisprudenza di merito, ammette invece l’utilizzabilità di detta voce nell’ambito della riduzione nominale del capitale sociale. L’ordine di imputazione delle voci di bilancio a copertura delle perdite è inderogabile. Non sarebbe possibile dare atto della erosione delle riserve indisponibili o addirittura del capitale per effetto delle perdite, se residuano riserve facoltative o poste contabili disponibili (si verserebbe in tal caso in una ipotesi di riduzione reale).
Lettura che è fatta propria anche dal Tribunale di Milano dello scorso aprile e che presenta numerosi precedenti in senso conforme, primo tra tutti la sentenza n. 5740/2007 della Suprema Corte di Cassazione. In tal senso si sono, inoltre, espressi anche il Consiglio Notarile di Milano (massima 68), il Comitato Triveneto dei Notai (orientamenti H.G.9. e I.G.17), nonché il Consiglio Nazionale del Notariato.