company law
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29 October 2015

Recesso, tra quorum e voto di lista

Il diritto di recesso, uno degli istituti societari che di più ha cambiato volto dal 2003. L’articolo 2437 c.c. prevede oggi, per le s.p.a., accanto ad altre ipotesi inderogabili, che il recesso possa trarre origine dalle modifiche statutarie relative ai diritti di voto e di partecipazione.
E le modifiche dei quorum? Dopo tutto sono modifiche concernenti i diritti di voto e di partecipazione, come richiede il tenore letterale della norma. E’ opportuno allora dare un’occhiata alla giurisprudenza. Con pronuncia del luglio 2014, la Corte d’Appello di Brescia ha escluso che una delibera di assemblea straordinaria di modifica dei quorum possa comportare il riconoscimento del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso a determinarla.
La motivazione? Si tratterebbe di una modifica che incide solo indirettamente sui diritti di voto e di partecipazione. Secondo la lettura fino ad oggi prevalente, a rilevare ai fini del recesso sarebbero solo le modifiche dirette.
Non vale lo stesso per il voto di lista. Il Tribunale di Milano si è pronunciato pochi mesi fa sul punto (Tribunale Milano, 31 luglio 2015): la modifica statutaria portante l’eliminazione del voto di lista dallo statuto attribuisce, infatti, il diritto di recesso. Sul presupposto che questa seconda modifica, a differenza della prima, attenga ad una modalità di partecipazione del socio più incisiva nell’espressione del potere di nomina dell’organo amministrativo.