Recesso, socio e creditore pignoratizio

diritto societario

19 November 2015

Le operazioni più complesse sono anche quelle che hanno maggiore impatto sulle condizioni dell’investimento societario, con conseguente riconoscimento del diritto di recesso in capo a chi esprima voto favorevole all’operazione. Ecco dunque che prevedere l’eventuale insorgenza del diritto di exit, e prevedere in capo a chi possa sorgere, risulta cruciale per la il successo dell’operazione.

Secondo l’articolo 2352 c.c., richiamato anche dall’articolo 2471-bis c.c., i diritti amministrativi diversi da quelli citati nel medesimo articolo spettano, in caso di pegno, sia al socio sia al creditore pignoratizio. Sembra corretto ritenere che il diritto di recesso sia un diritto a contenuto misto, patrimoniale ed amministrativo.

È vero che il diritto di recesso è riconosciuto al socio, secondo la lettera delle norme codicistiche. Residua tuttavia un margine di rischio: che il recesso spetti ad entrambi, socio e creditore pignoratizio. La risposta della giurisprudenza in merito non è univoca. Il creditore pignoratizio potrebbe pertanto esercitare il diritto di recesso, in particolare ove l’operazione risulti lesiva del valore della partecipazione oggetto di pegno e quindi pregiudizievole per il creditore.

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