company law
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01 October 2015

Pegno su partecipazione e convenzione di voto

Votare per conto della partecipazione pignorata è parte integrante dell’utilità economica del pegno. Comprensibile, dunque, che il legislatore abbia attribuito al creditore pignoratizio, nelle s.p.a. come nelle s.r.l., la legittimazione al voto.
Il codice ammette però la convenzione contraria. Sorge allora il legittimo dubbio fino a che punto possa spingersi il patto contrario.
Com’è ovvio, il voto potrebbe essere attribuito al socio debitore. Sembrerebbe poi consentita una suddivisione tra socio e creditore, con legittimazione del voto in sede straordinaria in capo al primo, in sede ordinaria in capo al secondo. Ci si potrebbe spingere anche ad ammettere una suddivisione tra le due parti per argomenti o materie.
Ciò che sembrerebbe escluso è invece una convenzione contraria complessa, sul piano dell’efficacia, che imponga la conformità del voto a determinate condizioni, ad esempio che richieda il voto dell’uno con il consenso dell’altro. Pattuizione che ricadrebbe più sul piano parasociale e obbligatorio che su quello sociale e assembleare, senza impatti sulla validità del voto espresso.