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08 January 2019

Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale devono modificare gli statuti entro il 3 agosto 2019

Con il decreto correttivo al Codice del Terzo settore del 3 agosto 2018, n. 105, il termine per l’adeguamento degli statuti di Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri è stato prorogato al 3 agosto 2019.
Entro questa data non sarà certamente operativo il Registro Unico del Terzo Settore e mancheranno ancora probabilmente i decreti attuativi del Codice: quali modifiche dovranno quindi essere apportate?

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nella recente circolare del 27 dicembre 2018 precisa che sarà necessario distinguere le norme del Codice del Terzo settore immediatamente applicabili e quelle non suscettibili di immediata applicazione in quanto connesse direttamente all’istituzione ed all’operatività del Registro unico nazionale o all’adozione di successivi provvedimenti attuativi.

Al riguardo la stessa circolare pubblica una tabella di sintesi con l’elenco delle modifiche da apportare agli statuti distinguendo tra adeguamenti obbligatori, derogatori e facoltativi. Solo per le prime due tipologie (obbligatori e derogatori) gli enti in forma associativa potranno deliberare le modifiche con i quorum dell’assemblea ordinaria, come previsto dall’art. 101 del Codice; per le altre modifiche sarà necessaria l’assemblea straordinaria.

Per tutti gli enti dotati di personalità giuridica (associazioni riconosciute e fondazioni) resta in ogni caso fermo l’obbligo di procedere con l’atto pubblico e di sottoporre le modifiche all’approvazione delle Prefetture o Regioni competenti alla tenuta del registro delle persone giuridiche presso cui l’ente è iscritto, in assenza appunto dell’operatività del Registro unico.
Con riguardo specifico alle ONLUS, il Ministero richiama quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate in occasione del Telefisco 2018 ossia che la disciplina delle ONLUS rimarrà in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali contenute nel titolo X del Codice del Terzo settore e questo avverrà dall’anno di imposta successivo al via libera della Commissione europea e, quindi, non prima del 2020.

In ogni caso, aggiunge il Ministero, le ONLUS dovranno apportare comunque al proprio statuto, entro il termine del 3 agosto 2019, gli adeguamenti necessari per essere Enti del Terzo settore ai sensi del Codice (indicando quindi in quale categoria tra quelle previste si chiederà l’iscrizione al Registro unico) subordinandone l’efficacia alla decorrenza del termine relativo all’entrata in vigore della nuova disciplina fiscale.