company law
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03 September 2015

Nessuna riscossione dei dividendi senza il possesso del titolo azionario

Siamo abituati a pensare al diritto agli utili come un diritto dotato di una propria autonomia. Quando gli utili sono stati approvati e destinati alla distribuzione per effetto di delibera assembleare, il diritto di percepire i dividendi ha natura di diritto di credito e in quanto tale, in teoria, esso potrebbe circolare separatamente dal titolo. In sede di cessione delle azioni, gli utili non ancora distribuiti, oppure distribuiti ma non riscossi, potrebbero essere attribuiti alla parte cedente.
In teoria. Perché la natura di diritto di credito si confronta inevitabilmente con le forme richieste per la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali connessi alla partecipazione azionaria. Forme che dipendono dal modo in cui la partecipazione stessa è rappresentata.
Ciò implica, ad esempio, che se le azioni sono incorporate in titoli azionari l’esercizio del diritto di partecipazione in assemblea, del diritto di voto, del diritto alla riscossione degli utili è reso possibile solo mediante l’esibizione del titolo. Ma l’esibizione ne presuppone il possesso. Più precisamente, presuppone la qualità di possessore in base a una serie continua di girate.
Un contratto di cessione di azioni potrebbe, dunque, ben prevedere l’assegnazione degli utili alla parte cedente, ma una clausola di tal specie avrebbe efficacia solo tra le parti e non sarebbe opponibile alla società. È quanto evidenziato anche dalla pronuncia della Cassazione, sezione I, n. 8693 del 10 aprile 2013.
Nelle s.r.l., d’altro canto, gli utili spettano a chi sia socio sulla base delle risultanze del registro delle imprese. In caso di cessione, è lasciata alle parti la facoltà di patto contrario in merito all’assegnazione dei dividendi: gli utili distribuiti in un momento successivo alla cessione della partecipazione di regola spettano al nuovo socio, ma potrebbero essere riscossi da chi risultava essere socio durante l’esercizio in cui gli utili sono maturati (cfr. Tribunale di Milano, 23 settembre 2013).