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17 November 2016

Imposta sostitutiva e rifinanziamenti: il sì di un recente interpello

Con un recente interpello l’Agenzia delle Entrate si è espressa a favore dell’applicabilità del regime agevolato dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine anche nei casi in cui la provvista venga in gran parte impiegata per l’estinzione di debiti pregressi.
Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguardava un finanziamento da erogare a favore di una società perché potesse rimborsare un finanziamento soci precedentemente ottenuto.
L’incertezza interpretativa è dovuta alla sentenza n. 695/2015 della Cassazione, secondo cui il regime agevolato dell’imposta sostitutiva non può applicarsi a operazioni inquadrabili come mere rinegoziazioni delle modalità e dei tempi di recupero di crediti già erogati.
La Cassazione ha stabilito che l’imposta sostitutiva deve applicarsi agli investimenti produttivi. È questa la ratio del regime agevolato e sono quindi esclusi i contratti a medio e lungo termine che non mettono a disposizione del soggetto debitore nuove risorse destinate ad impieghi produttivi, ma hanno ad oggetto la rinegoziazione di crediti già erogati.
L’Agenzia delle Entrate ha però chiarito che, non rilevando le finalità cui il finanziamento deve essere destinato, il regime agevolato dell’imposta sostitutiva è applicabile anche alle ipotesi in cui la provvista viene impiegata per estinguere debiti pregressi. In questi casi, infatti, il nuovo contratto di finanziamento non costituisce una mera rinegoziazione delle modalità di recupero né una dilazione di pagamento di obbligazioni precedenti, dal momento che la banca provvede all’erogazione di nuove risorse finanziare a favore del soggetto debitore.