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25 February 2019

Immobili da costruire: maggiori tutele per gli acquirenti

Il “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”, in vigore dal prossimo 16 marzo 2019, introduce importanti garanzie a favore del promissario acquirente persona fisica che si accinge a stipulare il contratto preliminare diretto al successivo trasferimento della proprietà, o di altro diritto reale, su immobili da costruire o la cui costruzione sia tale da non permettere il rilascio del certificato di agibilità.

La principale novità prevede che il contratto preliminare, avente ad oggetto immobili per i quali il titolo abilitativo edilizio sia presentato o richiesto dopo il 16 marzo, debba necessariamente essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, al fine di garantire il controllo di legalità da parte del notaio su due importanti obblighi gravanti sul promittente venditore.

In particolare, il notaio avrà l’onere di controllare che il costruttore consegni:
– una fideiussione di importo corrispondente al valore delle somme che ha riscosso o deve ancora riscuotere dall’acquirente, prima del trasferimento della proprietà;
– una polizza assicurativa indennitaria decennale per la copertura dei danni all’immobile manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo.

Pertanto, nel contratto preliminare il notaio sarà tenuto a menzionare gli estremi della garanzia fideiussoria con l’attestazione della sua conformità al modello standard che verrà determinato sulla base di un decreto ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico, così come nel contratto definitivo di compravendita dovranno essere menzionati gli estremi della polizza decennale postuma a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori, nonché la sua conformità al modello ministeriale standard.