Fondazioni ammesse all’art-bonus

fiscalità

16 November 2017

Nel 2014 l’introduzione del cosiddetto “art-bonus” con il d.lgs. n. 83 ha rappresentato un’autentica rivoluzione per l’Italia.

La nuova misura agevolativa, sotto forma di credito d’imposta del 65% per chi effettua erogazioni liberali in denaro in favore della cultura, ha permesso di sostenere maggiormente il patrimonio culturale italiano e di rilanciare il settore turistico.

Le erogazioni che danno diritto al credito di imposta devono essere riferite a specifici interventi, come definito dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali.
Può essere destinatario di queste donazioni qualunque istituto della cultura, a patto che sia costituito da soggetti pubblici, sia finanziato esclusivamente con risorse pubbliche, gestisca un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, sia conferito in uso al soggetto medesimo o sia sottoposto al controllo della pubblica amministrazione.

Il 7 novembre è stato richiesto all’Agenzia delle Entrate un chiarimento: una fondazione di diritto privato, costituita da un ministero per gestire beni artistici di proprietà dello Stato, può essere considerata istituto o luogo della cultura di appartenenza pubblica e, conseguentemente, usufruire dell’art-bonus?

Le Entrate hanno chiesto un parere al ministero dei beni culturali, il quale si è espresso positivamente: è sufficiente il rispetto di solo una delle condizioni indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica.

In presenza di una o più delle caratteristiche esemplificative riportate, la natura formalmente di diritto privato di una fondazione viene in realtà considerata sostanzialmente pubblicistica e perciò idonea a ricevere erogazioni liberali che beneficiano del credito d’imposta.

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