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02 March 2016

Fallimento e società di fatto: si estende alla s.r.l. che sia socio

Il fallimento di una società di fatto si estende alla s.r.l. che ne sia socia. È quanto dichiarato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 1095 del 21 gennaio 2016.
Ciò segue dall’applicazione dell’147 della legge fallimentare: la sentenza che dichiara il fallimento di una s.n.c., s.a.s. o s.a.p.a. produce anche il fallimento dei suoi soci illimitatamente responsabili.
Nel caso in esame, il giudice di merito aveva individuato, nell’attività svolta da due distinte s.r.l., l’esistenza di un capo di imputazione unitario. Individuata l’esistenza di una società di fatto e verificati gli indici di insolvenza di quest’ultima, non è richiesto l’accertamento diretto dell’insolvenza dei soci illimitatamente irresponsabili, il cui fallimento opera ex lege.
Nell’argomentazione della Corte, l’assunzione da parte di una s.r.l. di una partecipazione comportante la responsabilità illimitata non esige il rispetto dell’articolo 2361, comma secondo, c.c., dettato in materia di s.p.a..
Gli adempimenti richiesti da tale norma, ossia l’autorizzazione dell’assemblea e una specifica informativa sul piano contabile, non sono richiesti per le s.r.l..
Solo se l’assunzione della partecipazione comporta una modifica dell’oggetto sociale, la decisione deve essere riservata alla competenza dei soci, ai sensi dell’articolo 2479, secondo comma, c.c..
Invero, la pronuncia si sofferma, nel suo ragionamento, sulla valenza dell’autorizzazione. Essa non è condizione di efficacia o validità, ma assume rilevanza solo sul piano interno.
Anche per le s.p.a. la partecipazione comportante responsabilità illimitata potrebbe essere dunque validamente assunta senza autorizzazione. E neppure una s.p.a. si direbbe, nel caso in esame, al sicuro dal fallimento