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18 January 2017

Equity crowdfunding per tutte le PMI

Continua l’evoluzione dell’equity crowdfunding, il sistema di raccolta di capitali tramite portali online introdotto in Italia, fra i primi paesi al mondo, pochi anni fa.
La Legge di Bilancio 2017 ha esteso questa innovativa forma di raccolta di capitale di rischio a tutte le piccole e medie imprese, indipendentemente dal loro carattere innovativo.
Come è noto, l’equity crowdfunding è stato previsto nel 2012 dal Decreto Crescita 2.0 esclusivamente per le start up innovative, che con quello stesso decreto facevano il loro ingresso nel panorama societario italiano.
Questo strumento di finanziamento delle iniziative imprenditoriali è stato poi più volte aggiornato per essere reso sempre più accessibile e appetibile. In tale ottica, nel 2015 il Decreto Investment Compact ha introdotto la figura delle PMI innovative e ha esteso l’equity crowdfunding a tale nuovo tipo di impresa.
Adesso l’equity crowdfunding si consolida e, per finanziarsi attraverso internet, è sufficiente non oltrepassare determinati requisiti dimensionali, senza dovere necessariamente essere legati ai requisiti dell’innovazione tecnologica.
La parola spetta quindi al mercato, auspicando una espansione dell’equity crowdfunding senza intoppi. Un intoppo potrebbe essere la mancata espressa deroga al divieto, per le partecipazioni delle s.r.l., di costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari. Ma questo significherebbe che, tra le imprese non innovative, potrebbero raccogliere capitali online solo le PMI che siano società per azioni, e sarebbe in contrasto con lo spirito della nuova disciplina. A scanso di equivoci, ci si augura una presa di posizione del legislatore che fughi ogni dubbio.
E, last but not least, visto che si è allargato il potenziale numero delle imprese che potrà utilizzare questa modalità di finanziamento, diventa ancora più utile l’assistenza di un professionista come il notaio, che guidi gli imprenditori nel confezionare i propri statuti in modo che l’applicazione delle clausole di tutela degli investitori online imposte dalla legge (diritto di recesso e/o diritto di covendita) risulti il meno onerosa possibile per la società e per i founders.