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09 June 2016

Diritto di opzione nelle s.r.l., le nuove massime del Consiglio Notarile di Milano

Il diritto di opzione (o di “sottoscrizione”, ai sensi dell’articolo 2481-bis c.c.) è tra i più significativi diritti riconosciuti a ciascun socio, poiché consente di conservare inalterato il proprio peso nella compagine sociale, in caso di aumento del capitale.
Lo statuto può prevedere che le partecipazioni di nuova emissione siano offerte direttamente a terzi e, in tal caso, ai soci che non abbiano acconsentito alla decisione è riconosciuto il diritto di recesso.
Come chiarito dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, l’introduzione di una clausola che escluda o limiti il diritto di opzione può essere assunta con la maggioranza richiesta dalla legge o dallo statuto: non richiede l’unanimità, e non costituisce essa stessa causa di recesso. Il diritto di exit è riconosciuto solo nelle delibere di aumento di capitale successive, in esecuzione della clausola, che possono essere dunque assunte a maggioranza (massima 158).
In mancanza di tale clausola, la delibera di aumento da liberare, ad esempio, con conferimenti diversi dal denaro richiede il consenso di tutti i soci (massima 156).
E se il diritto di opzione diventasse un diritto particolare? E’ possibile attribuire ai soci il diritto di opzione non proporzionale alla partecipazione posseduta? Secondo il nuovo orientamento proposto dal Consiglio Notarile di Milano (massima 154), una clausola statutaria in tal senso sarebbe legittima. Il diritto particolare così attribuito al socio, ai sensi dell’articolo 2468, terzo comma, c.c., potrebbe essere introdotto o modificato solo con il consenso unanime dei soci.
Coerente con tale orientamento, la massima 155 consente di riconoscere ad un socio il diritto particolare di accrescere la propria partecipazione in modo più che proporzionale anche in caso aumento gratuito del capitale sociale.