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10 December 2015

Concordato preventivo e cancellazione dal RI

Dopo l’avvenuta cancellazione dal Registro delle Imprese, la società non può più invocare l’accesso alla procedura di concordato preventivo. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 21286/2015, dissipando ogni possibile dubbio a riguardo.
A seguito della cancellazione dal Registro, la società cessa di esistere. La questione è, tuttavia, originata dall’effetto ultrattivo previsto dall’articolo 10 della legge fallimentare: per un anno dalla cancellazione dal Registro Imprese, la società può ancora essere dichiarata fallita. È sorto dunque il dubbio circa la possibilità di invocare, in alternativa, la procedura concordataria, posizione riscontrabile in alcune pronunce di merito.
La Suprema Corte ha escluso tale possibilità. L’articolo 10 citato consente un effetto ultrattivo eccezionale ai soli fini della declaratoria di fallimento. Non sussiste, inoltre, alcuna violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e di difesa giurisdizionale. La società è cancellata dal Registro Imprese per scelta volontaria dei soci, cui segue l’accettazione del rischio di una eventuale dichiarazione di fallimento entro l’anno successivo.
Del resto, dopo la cancellazione della società non esiste più neppure il patrimonio da risanare.