company law
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10 September 2015

Cessione di quote e deroga alle clausole statutarie di lock-up

Annosa questione, quella della derogabilità una tantum delle clausole statutarie di lock-up. È possibile effettuare una cessione di quote di s.r.l., eccezionalmente con il consenso degli altri soci, senza modificare lo statuto che contenga un divieto di trasferimento?
Si cerca così di evitare una duplice modifica statutaria, cioè una modifica volta a rimuovere la clausola, per consentire il trasferimento; una seconda modifica per reintrodurla. Quindi un doppio deposito presso il registro delle imprese.
I problemi maggiori sorgono ove la clausola di lock-up sia redatta senza ammettere deroghe; le clausole che ammettono espressamente il trasferimento in casi determinati, ad esempio quando sussista il consenso dei soci, sono infatti certamente lecite. Come comportarsi ove tale deroga espressa manchi?
Non sarebbe sufficiente il consenso dei soci espresso in forma extra assembleare, ribadisce il Consiglio Notarile di Milano nella Massima 92. Sarebbe necessaria invece una delibera dell’assemblea, ricognitiva di tale consenso, adottata con le maggioranze e le forme necessarie per modificare lo statuto. Delibera per la quale sarebbero comunque imprescindibili, come suggerito prudentemente dal Consiglio Nazionale del Notariato, le formalità di deposito presso il registro delle imprese.
Ecco dunque la soluzione cauta e meno dispendiosa: procedere ad una sola modifica statutaria, che aggiunga alla clausola di lock-up un contenuto temporaneo, con efficacia limitata alla cessione desiderata.