real estate
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08 October 2015

Cessione di bene strumentale da leasing a fondo immobiliare

La vendita di un bene immobile strumentale da parte di una società, ricadendo in ambito IVA, è al solito soggetta alle imposte ipotecaria e catastale al 4% in totale, di cui 3% a titolo di imposta ipotecaria e 1% a titolo di imposta catastale (mentre sconta l’imposta di registro in misura fissa).
Quando alla cessione prende parte un fondo immobiliare, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura dimezzata: l’aliquota complessiva è pari al 2%.
A partire dal 1° gennaio 2014, con l’entrata in vigore di una strutturale modifica della tassazione dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso, la ghigliottina del legislatore tributario si era abbattuta su pressochè tutte le agevolazioni fiscali, che da allora risultano soppresse. Già l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il dimezzamento delle citate aliquote in caso di trasferimento di immobile strumentale di cui sia parte un fondo immobiliare, in veste di alienante o acquirente, è un’agevolazione da ritenersi non soppressa ma in vigore.
Le aliquote sarebbero dimezzate anche quando una società di leasing cede un immobile strumentale a un fondo immobiliare, con delle precisazioni. Se il bene è trascritto in capo alla SGR, l’operazione ricade naturalmente in ambito IVA, per l’identità tra società e fondo; se è trascritto in capo al fondo, come chiarito dall’Ufficio Tributario del Consiglio Nazionale del Notariato, sarà necessario sostenere che si tratti in ogni caso di un’operazione in ambito IVA, poiché il codice fiscale del fondo è il medesimo della SGR.
Torna dunque alla ribalta la questione della soggettività giuridica dei fondi, che impone cautela fino a una posizione univoca e cristallina sulla loro natura giuridica.