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27 January 2017

Cessione del 100% delle quote senza problemi di elusione fiscale, ma la Cassazione…

La normativa sull’elusione fiscale entrata in vigore nel 2015 (D.Lgs. 128/2015) ha segnato, almeno in teoria, un punto a favore di chi intende acquisire la totalità delle quote di una società. Da allora, infatti, dovrebbe essere possibile acquistare il 100% del capitale di una società senza correre il rischio di vedersi riqualificata l’operazione come cessione d’azienda. In quest’ultimo caso, l’imposta di registro verrebbe applicata non in misura fissa, ma nella ben più onerosa percentuale del 3% sul valore della transazione.
Ricordiamo che, in base al decreto del 2015, perché vi sia elusione fiscale un’operazione deve essere priva di sostanza economica – cioè inidonea a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali – e finalizzata essenzialmente alla realizzazione di vantaggi fiscali indebiti. Non c’è elusione se non ricorrono questi presupposti. Non c’è elusione, inoltre, se un’operazione è giustificata da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale. La normativa del 2015, infine, riconosce espressamente la libertà del contribuente di scegliere il regime fiscale più favorevole.
È su questa base che si dovrebbe quindi potere acquistare l’intera partecipazione in una società senza incappare in un accertamento che dia per scontata la scelta di una cessione di partecipazioni per eludere il fisco. Soprattutto se la cessione si inserisce in un quadro più ampio, come quando ad essere trasferite sono le quote di una newco costituita con un conferimento in natura.
Ci sono già applicazioni di questa impostazione da parte degli organi giurisdizionali. Segnaliamo, ad esempio, la sentenza 386/8/2016 della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna.
Non a caso diciamo ‘dovrebbe’. Almeno fino ad ora, infatti, ha tutta l’intenzione di non considerare la portata della disciplina sull’elusione fiscale il più autorevole degli organi giurisdizionali: la Corte di Cassazione.
Anche dopo l’entrata in vigore del decreto del 2015, con la sentenza 8542/2016 la Cassazione ha sostenuto che l’amministrazione finanziaria possa riqualificare come trasferimento d’azienda la cessione della totalità delle quote di una società, senza essere tenuta a provare l’intento elusivo delle parti.
Come dire, siamo punto e a capo.