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10 January 2017

Categorie di azioni e nomina degli organi sociali

Il notariato si è più di una volta espresso a favore della possibilità, nelle S.p.A., di introdurre nello statuto clausole che attribuiscano a una o più categorie di azioni il diritto di nominare uno o più componenti del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo.
Argomentano in tal senso la massima n. 142 del 19 maggio 2015 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, e la massima n. 15 del 2010 del Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia e Prato.
I punti di appoggio normativi a sostegno della deroga alla stretta proporzionalità tra investimento effettuato e potere decisionale – in questo caso il potere di nomina degli organi sociali – sono l’art. 2348 c.c., che permette di creare categorie di azioni con diritti diversi e di determinare liberamente il contenuto di tali azioni, e l’art. 2351 c.c., che attribuisce ai possessori di strumenti finanziari partecipativi il diritto di nominare un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o un sindaco.
Ferma restando la competenza inderogabile dei soci per la nomina degli organi sociali, è quindi possibile introdurre nello statuto:

  1. il diritto di una categoria di azioni di nominare uno o più componenti degli organi amministrativo o di controllo, rimettendo la nomina della maggioranza di tali organi alla delibera dell’assemblea ordinaria;
  2. il diritto della categoria rappresentativa della maggioranza di nominare la maggioranza degli organi amministrativo o di controllo;
  3. il diritto della categoria rappresentativa della maggioranza di nominare la maggioranza degli organi amministrativo o di controllo e il diritto della categoria rappresentativa della minoranza di nominare gli altri – o alcuni degli altri – componenti degli organi sociali;
  4. il diritto della categoria rappresentativa della minoranza di nominare tutti i componenti degli organi amministrativo o di controllo (ad esempio tramite la combinazione di azioni a voto plurimo e azioni senza diritto di voto).

L’autonomia statutaria può regolare il procedimento di formazione della volontà della società per la nomina degli organi sociali, prevedendo una votazione separata all’interno dell’assemblea ordinaria generale oppure una o più deliberazioni delle assemblee speciali di categoria.
Le delibere delle assemblee speciali possono essere configurate come:

  1. nomina diretta ed immediatamente efficace;
  2. nomina diretta con efficacia condizionata al mero riscontro dell’assemblea generale sulla legittimità del procedimento;
  3. designazione dei componenti che saranno formalmente nominati dall’assemblea generale.