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11 April 2016

Cassazione: prelazione al fiduciario

La Cassazione torna sul tema della intestazione fiduciaria, con la pronuncia n. 5507 del 2016. La Corte aderisce alla ricostruzione della intestazione fiduciaria quale interposizione reale, secondo il modello romanistico, mentre il rapporto tra fiduciante e fiduciario è relegato sul piano obbligatorio.
Ne consegue che è il fiduciario, e non il fiduciante, ad assumere la qualità di socio. Spetta perciò al fiduciario l’esercizio di tutti i diritti inerenti alla partecipazione. Tra di essi anche il diritto di prelazione, ove previsto, in caso di circolazione delle partecipazioni.
La Suprema Corte, inoltre, si esprime sull’ambito di applicazione della prelazione. Ove la clausola faccia espresso riferimento al prezzo del trasferimento, deve ritenersi che non sussista il diritto di prelazione in capo agli altri soci nel caso in cui il trasferimento in questione sia un conferimento in società. Appare dunque opportuna una accurata redazione della relativa clausola statutaria al momento del suo inserimento nello statuto per evitare esiti non desiderati.
Principio delineato anche in altre pronunce di legittimità che hanno enunciato, analogamente, la disapplicazione delle prelazioni legali in caso di conferimento in società del bene interessato. Ad esempio di immobili locati: anche in tal caso non trova applicazione il diritto di prelazione, spettante ex lege al conduttore (si veda Cass. 12230/2012).