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12 April 2018

Aumento di capitale mediante compensazione: la risposta della Cassazione.

Con la sentenza n. 3946 del 19 febbraio 2018 la Cassazione conferma l’ammissibilità dell’aumento di capitale mediante la compensazione tra il debito del socio, sorto a seguito di un conferimento e un precedente credito del medesimo nei confronti della S.r.l.
Un limite all’ammissibilità di tale operazione potrebbe derivare dalla natura dell’oggetto del conferimento, ma la Suprema Corte ha eliminato ogni dubbio anche in relazione a tale questione: non è richiesto, infatti, che il bene conferito sia suscettibile di espropriazione forzata, ma solo che questo abbia un valore economicamente apprezzabile.
Il conferimento mediante compensazione, liberando la società da un debito, apporta un vantaggio economico ed è, pertanto, da ritenersi ammissibile.
L’aumento di capitale mediante compensazione non intacca in alcun modo la funzione di garanzia dello stesso: l’effetto ottenuto, infatti, è quello di una conversione del credito del socio in capitale di rischio. Ne consegue che gli interessi dei creditori, non solo non subiscono alcun pregiudizio, ma, al contrario, vedono aumentare la garanzia generica posta in loro tutela dal capitale sociale.
Inoltre, l’operazione di aumento di capitale mediante compensazione, non incontra alcun limite neanche nella disciplina dettata dall’articolo 2467 c.c.
Infatti, la ratio della postergazione dei crediti dei soci è quella di evitare che questi traggano indebiti vantaggi dall’aver operato mediante strumenti di debito anziché di rischio.
La trasformazione del finanziamento in capitale sociale comporta un vantaggio per gli interessi dei creditori non solo perché vi è un aumento di capitale, ma anche perché viene meno l’esistenza di un credito concorrente.
La conversione del credito in capitale sociale rende, infatti, definitivamente inesigibile il credito del socio, mentre la postergazione avrebbe come effetto solo quello di rimandare l’esigibilità dello stesso in un momento successivo alla soddisfazione degli altri creditori.