fiscalità
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08 Luglio 2022

La donazione diretta di denaro in vista di un acquisto immobiliare sconta l’imposta di donazione

Con la Risposta n. 366 del 7 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che all’atto di donazione di denaro si applicano le imposte di successione e donazione ordinarie previste dall’art. 2 commi 47 e seguenti del D.L. 262/2006 e dal TUS, anche quando la donazione è finalizzata a fornire al donatario quanto necessario per l’acquisto di un bene immobile.

Il quesito, che era stato sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, prospettava la possibilità di applicare anche al caso in cui la donazione sia stipulata con atto separato e antecedente rispetto alla compravendita, l’articolo 1 comma 4 bis del TUS, il quale prevede l’esenzione dall’imposta di donazione nel caso in cui la donazione sia collegata ad un atto concernente il trasferimento di diritti immobiliari, oppure di aziende, nei casi in cui a questi si applichi l’imposta di registro in misura proporzionale ovvero l’imposta sul valore aggiunto.

Secondo l’Agenzia delle Entrate la predetta eccezione è applicabile esclusivamente qualora la donazione o altra liberalità venga esplicitata all’interno dello stesso atto di trasferimento del bene immobile, realizzando una donazione indiretta, e non quando invece sia formalizzata in un atto pubblico a sé stante.

Con questo parere, dunque, l’Agenzia limita l’applicazione alle sole liberalità indirette, escludendo invece la sua estensione alle donazioni di denaro stipulate con un autonomo atto, anche quando questo abbia quale fine ultimo l’acquisto di un immobile.

 

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