fiscalità
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11 Febbraio 2020

Donazione di partecipazione: esenzione se c’è il controllo societario

In risposta a un recentissimo interpello l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni al trasferimento di azienda in favore dei discendenti e del coniuge.
In particolare, il caso analizzato riguardava una donazione della nuda proprietà dell’intero pacchetto azionario, effettuata dal padre in favore dei propri figli, riservando l’usufrutto vitalizio delle azioni in capo al padre donante.

In genere il diritto di voto spetterebbe all’usufruttuario (il padre), ma la normativa non preclude tuttavia la possibilità di stabilire, con apposito ed espresso accordo delle parti, che il diritto di voto spetti, ad esempio, ai nudi proprietari (i figli).

L’esenzione, dunque, sarà applicabile anche nel caso in cui il trasferimento della partecipazione comporti l’integrazione del controllo in regime di comproprietà, a condizione però che il diritto di voto sarà esercitato da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti in assemblea.

L’Agenzia chiarisce poi che nel caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto azioni o quote l’esenzione sarà riconosciuta per il solo trasferimento delle partecipazioni che consentiranno ai beneficiari di acquisire il controllo societario, intendendosi per quest’ultimo la situazione nella quale un soggetto detenga la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea.

La stessa Agenzia ricorda infatti come il legislatore abbia voluto favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, a condizione però che i beneficiari del trasferimento dichiarino di proseguire l’attività di impresa o mantengano il controllo della società per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

 

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