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28 Giugno 2022

Decreto Semplificazioni: arriva la conferma delle agevolazioni riservate agli ETS

L’art. 26 del Decreto Semplificazioni ha introdotto nel primo comma dell’art. 104 del Codice del Terzo Settore la seguente precisazione “Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro”.

Ma in cosa si traduce questa novità normativa per gli Enti del Terzo Settore?

Come noto il titolo X del Codice del Terzo settore (CTS) – che contiene la disciplina fiscale degli ETS – entrerà in vigore dall’anno di imposta successivo a quello in cui arriverà il parere positivo della Commissione Europea.

Fanno eccezione le disposizioni fiscali elencate nell’art. 104 del CTS che – non necessitando del “via libera” europeo – sono applicabili già dal 2018 a Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri.

Si tratta delle disposizioni in materia di erogazioni liberali, titoli di solidarietà, social lending, social bonus, imposte indirette e tributi locali (artt. 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g).

Con l’avvio dell’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) a partire da novembre 2021 e, quindi, con la nascita dei primi ETS alcuni autori – attenendosi ad un’interpretazione strettamente letterale e non sistematica dell’art. 104 del CTS – hanno sostenuto l’inapplicabilità agli ETS delle agevolazioni elencate nell’art. 104 primo comma, sopra richiamate, riservate solo a ODV APS e ONLUS

Sebbene vi siano state interpretazioni di senso contrario ed una rassicurazione circa l’applicabilità delle norme richiamate agli ETS anche da parte del direttore centrale dell’Agenzia Patrizia Claps in un convegno pubblico ai primi di marzo 2022, l’incertezza che si era generata aveva spinto alcune ONLUS a rinviare l’iscrizione nel RUNTS nel timore di non poter garantire soprattutto ai propri donatori la possibilità di dedurre o detrare le donazioni.

Con il Decreto Semplificazioni il Legislatore è intervenuto per mettere fine a questi dubbi interpretativi affermando in modo esplicito che le norme fiscali richiamate dall’art. 104 in materia di erogazioni liberali, titoli di solidarietà, social lending, social bonus, imposte indirette e tributi locali sono già applicabili agli Enti del Terzo settore sia che si tratti enti iscritti a seguito di trasmigrazione in quanto odv e aps, sia di enti di nuova iscrizione in quanto onlus sia di enti di nuova costituzione che in precedenza non erano iscritti ad alcun registro e che si iscrivono per la prima volta al RUNTS.

 

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