È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale che definisce le “attività diverse” degli ETS

non profit

29 luglio 2021

Il 26 luglio è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto firmato il 19 maggio dal Ministro Orlando che individua i criteri e limiti delle “attività diverse” svolte dagli Enti del Terzo settore.

Come noto l’art. 6 del Codice del Terzo Settore consente agli ETS che lo prevedono in statuto, di svolgere attività diverse da quelle di interesse generale purché strumentali e secondarie a queste ultime.

Sono strumentali, secondo il decreto ministeriale, le attività che, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate per la realizzazione, in via esclusiva, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Sono secondarie le attività svolte nel rispetto di una delle seguenti condizioni:

a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’Ente del Terzo settore;

b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’Ente del Terzo settore.

Sarà l’organo di amministrazione che nel bilancio o nel rendiconto dovrà dare evidenzia di quale sia il criterio scelto tra i due sopra indicati.

Ai fini del computo della percentuale di cui alla citata lettera b) rientrano tra i costi complessivi dell’ETS anche:

a) i costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nel relativo registro calcolati attraverso l’applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi;

b) le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;

c) la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.

L’ETS che non rispetti i limiti che definiscono il carattere secondario delle “attività diverse” deve effettuare un’apposita segnalazione all’ufficio del Registro unico nazionale, nel termine di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio, e nell’esercizio successivo dovrà adottare un rapporto tra attività secondarie ed attività principali che compensi il superamento dei limiti nell’esercizio precedente.

Nel caso in cui non venga rispettato anche questo secondo limite o in caso di omessa segnalazione all’Ufficio del Registro unico nazionale territorialmente competente, quest’ultimo deporrà la cancella zione dell’ETS dal Registro medesimo.

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