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30 Ottobre 2019

Il decreto crescita non si applica ai fondi immobiliari

Rispondendo a un interpello presentato dal nostro studio, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto non applicabili agli atti di apporto a fondi immobiliari le agevolazioni fiscali previste dall’art. 7 del Decreto crescita (D.L. 30 aprile 2019, n. 34).

L’amministrazione finanziaria, pur riconoscendo la sussistenza nel caso di specie dell’elemento oggettivo previsto dalla norma agevolativa (l’atto di apporto ha natura di atto traslativo a titolo oneroso della proprietà o di altri diritti reali), ha ritenuto mancare in capo al fondo immobiliare (e per esso alla società di gestione) il requisito soggettivo, in quanto la SGR non può qualificarsi come “impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare”.

La ratio della disposizione sarebbe, secondo l’interpretazione dell’Agenzia, quella di incentivare le imprese che esercitano direttamente i lavori di costruzione e/o di ristrutturazione in base alle finalità del proprio oggetto sociale, ancorché non abbiano come oggetto esclusivo o principale tali attività, che possono esercitare anche in via occasionale o sussidiaria.

L’amministrazione ha ritenuto infine di applicare – trattandosi di legge speciale – il divieto di interpretazione analogica della norma di cui all’art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile.

 

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