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02 Luglio 2019

Decreto crescita: nasce la società di investimento semplice

Per supportare la crescita delle PMI italiane, garantendo maggiori capitali al di fuori dell’ordinario canale bancario, il Decreto Crescita introduce all’interno del Testo Unico della Finanza (TUF) una nuova struttura societaria denominata “Società di Investimento Semplice” (SIS), costituita in forma di SICAF (Società di Investimento a Capitale Fisso).
Si tratta di un nuovo veicolo di investimento societario che, al fine di gestire direttamente il patrimonio raccolto tramite l’emissione di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi, deve rispettare le seguenti condizioni:

• la sua denominazione deve contenere anzitutto l’indicazione di “società di investimento semplice per azioni a capitale fisso”;

• deve disporre di un capitale sociale non inferiore a 50 mila euro e un patrimonio netto non superiore a 25 milioni di euro;

• deve avere sede legale e direzione generale in Italia;

• deve adottare uno statuto sociale avente quale oggetto esclusivo l’investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentari che si trovino nella fase di sperimentazione (seed financing), costituzione (start up financing) o di avvio dell’attività (early-stage financing);

• non può ricorrere in nessun caso all’uso della leva finanziaria e quindi non deve acquistare o vendere attività finanziarie per un ammontare superiore al capitale posseduto;

• deve stipulare un’assicurazione sulla responsabilità civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall’attività svolta.

 

Trattandosi, quindi, di uno strumento di investimento particolarmente snello, per via anche degli investimenti limitati a 25 milioni di euro del proprio patrimonio, la SIS godrà di un regime particolarmente semplificato e infatti, i titolari di partecipazioni nella SIS dovranno soddisfare esclusivamente il requisito di onorabilità e non anche quello di competenza e correttezza.

Tuttavia, viene ugualmente previsto che la SIS abbia un sistema di governo e controllo adeguato per assicurare la sana e prudente gestione, requisito questo che verrà verificato dalla Banca d’Italia non solo nel momento del rilascio dell’autorizzazione ma anche nel prosieguo dell’attività.

 

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