Decade dall’agevolazione “prima casa” chi aliena il diritto di usufrutto

fiscalità

01 settembre 2022

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 441 del 30 agosto 2022, ha stabilito che, acquistata un’abitazione con l’agevolazione fiscale “prima casa”, si decade dalla stessa in caso di alienazione infraquinquennale del diritto di usufrutto sulla predetta abitazione.

La decadenza consegue a qualunque tipo di alienazione e dunque sia in caso di compravendita, che di donazione o conferimento in società, e prescinde dall’oggetto dell’alienazione, quindi si verifica anche in caso di alienazione di una quota.

Nel caso in cui il contribuente alieni completamente quanto acquistato con l’agevolazione “prima casa” l’imposta da versare è pari alla differenza tra quella ordinaria e quella pagata con l’applicazione dell’agevolazione, aumentata di una sanzione pari al 30 per cento.

Nel caso, invece, della decadenza parziale si deve calcolare quanto incide l’oggetto dell’alienazione rispetto al bene che è stato acquistato con l’agevolazione.

In caso di alienazione del diritto di usufrutto, ad esempio, è necessario calcolarne il valore e su quest’ultimo, originariamente tassato con l’aliquota del 2 per cento, deve essere applicata l’aliquota del 9 per cento, sottraendo quanto già versato dal contribuente.

 

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