Crisi coniugale: è ancora utile il notaio per i trasferimenti immobiliari tra coniugi?
La Corte di Cassazione, con sentenza del luglio scorso, ha stabilito che per i trasferimenti immobiliari rientranti nell’accordo di risoluzione della crisi coniugale è sufficiente l’atto giudiziario. Non è dunque necessario l’atto del notaio. Il verbale di udienza redatto dal cancelliere diventa a tutti gli effetti un atto pubblico trascrivibile nei registri immobiliari.
Questo nuovo orientamento, per quanto volto ad ottenere un’accelerazione dell’intero procedimento, non tiene conto dell’importante ruolo del notaio
– nella soluzione di problemi di natura urbanistica e catastale
– nella verifica del rispetto dei requisiti di validità dell’atto, anche dal punto di vista formale e
– nella verifica della corretta pubblicità immobiliare del trasferimento, attraverso la predisposizione e presentazione della nota di trascrizione in via telematica.
La tassazione è comunque di favore: questo trasferimento immobiliare non paga le imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.