real estate
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14 Gennaio 2022

Crisi coniugale: è ancora utile il notaio per i trasferimenti immobiliari tra coniugi?

La Corte di Cassazione, con sentenza del luglio scorso, ha stabilito che per i trasferimenti immobiliari rientranti nell’accordo di risoluzione della crisi coniugale è sufficiente l’atto giudiziario. Non è dunque necessario l’atto del notaio. Il verbale di udienza redatto dal cancelliere diventa a tutti gli effetti un atto pubblico trascrivibile nei registri immobiliari.

Questo nuovo orientamento, per quanto volto ad ottenere un’accelerazione dell’intero procedimento, non tiene conto dell’importante ruolo del notaio

– nella soluzione di problemi di natura urbanistica e catastale

– nella verifica del rispetto dei requisiti di validità dell’atto, anche dal punto di vista formale e

– nella verifica della corretta pubblicità immobiliare del trasferimento, attraverso la predisposizione e presentazione della nota di trascrizione in via telematica.

La tassazione è comunque di favore: questo trasferimento immobiliare non paga le imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.

 

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